Art. 16. Art. 9, lett. c) ed art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 9 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. L'annua spesa delle riparazioni ordinarie e' determinata nella seguente misura: a) in ragione del 5 per cento sul reddito dei fondi rustici ai quali sono annessi fabbricati colonici; b) in ragione del 20 per cento sul reddito lordo dei fabbricati urbani; c) in ragione del 30 per cento sul reddito lordo degli opifici. La spesa delle riparazioni della casa canonica e' determinata nella misura del 20 per cento sul reddito reale, se data in fitto, o sul reddito presunto agli effetti delle imposte. L'ammissione fra le passivita' non puo' avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.