(Testo Unico-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
Art. 9, lett. c) ed art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.  Art.
             9 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. 
 
  L'annua spesa delle  riparazioni  ordinarie  e'  determinata  nella
seguente misura: 
    a) in ragione del 5 per cento sul reddito dei  fondi  rustici  ai
quali sono annessi fabbricati colonici; 
    b) in ragione del 20 per cento sul reddito lordo  dei  fabbricati
urbani; 
    c) in ragione del 30 per cento sul reddito lordo degli opifici. 
  La spesa delle riparazioni della casa canonica e' determinata nella
misura del 20 per cento sul reddito reale, se data in  fitto,  o  sul
reddito presunto agli effetti delle imposte. 
  L'ammissione fra le passivita' non puo' avere luogo quando  l'onere
delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei
terreni e fabbricati sia stata stabilita  al  netto,  con  i  criteri
indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.