(Testo Unico-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
Art.  11  e  12  Regolamento  2  agosto  1899,  n.  350.  Art.  5  R.
decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art.  8  R.  decreto-legge  7
                        gennaio 1926, n. 13. 
 
  La spesa per  i  vice-parroci,  coadiutori,  o  cappellani,  aventi
obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco  e'  ammessa
quando concorrano le seguenti condizioni: 
    1° che si tratti di ufficio continuativo istituito da  decreti  e
provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica, civilmente  riconosciuti,
ovvero  esistente  per  ininterrotta  consuetudine   anteriore   alla
pubblicazione della legge 7 luglio 1866, numero 3036,  salvo  per  le
parrocchie in chiese gia' collegiate, ricettizie e comunie curate,  i
membri delle quali siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare
il servizio di coadiuvazione cui erano tenuti; 
    2° che a  giudizio  insindacabile  dell'amministrazione  non  sia
venuta meno la necessita' della funzione, per sopravvenute variazioni
nelle  precedenti  condizioni  della  parrocchia  rispetto  sia  alla
popolazione,  sia  all'estensione  del  suo  territorio,   sia   alle
difficolta' delle comunicazioni; 
    3°  che  l'onere  sia  effettivamente  a  carico  del   beneficio
parrocchiale e  non  gia'  di  altre  istituzioni  ecclesiastiche,  o
laicali, o del Comune, o del patrono, salvo il disposto dell'articolo
seguente. 
  Puo'  essere  anche  ammessa  fra  le  passivita',   posteriormente
all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n.  810,  la  spesa
per un vice parroco, coadiutore, o cappellano  che  abbia  conoscenza
della lingua localmente in uso, sempre che  ne  sia  riconosciuta  la
necessita' sia dall'autorita' ecclesiastica che da quella civile. 
  L'ammontare della spesa da ammettersi in tutti i casi  suddetti  e'
determinata dall'amministrazione del  Fondo  per  il  culto,  tenendo
conto principalmente delle circostanze di cui al n. 2, ed  in  misura
non inferiore a lire 500 e non superiore a lire 1000. 
  Pel  periodo  anteriore  al  1°  luglio  1925  e'  ammessa  fra  le
passivita' soltanto la spesa effettivamente  sostenuta  dal  parroco,
purche' non superiore a lire 500.