Art. 17. Art. 11 e 12 Regolamento 2 agosto 1899, n. 350. Art. 5 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 8 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco e' ammessa quando concorrano le seguenti condizioni: 1° che si tratti di ufficio continuativo istituito da decreti e provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica, civilmente riconosciuti, ovvero esistente per ininterrotta consuetudine anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, numero 3036, salvo per le parrocchie in chiese gia' collegiate, ricettizie e comunie curate, i membri delle quali siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare il servizio di coadiuvazione cui erano tenuti; 2° che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessita' della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficolta' delle comunicazioni; 3° che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non gia' di altre istituzioni ecclesiastiche, o laicali, o del Comune, o del patrono, salvo il disposto dell'articolo seguente. Puo' essere anche ammessa fra le passivita', posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, la spesa per un vice parroco, coadiutore, o cappellano che abbia conoscenza della lingua localmente in uso, sempre che ne sia riconosciuta la necessita' sia dall'autorita' ecclesiastica che da quella civile. L'ammontare della spesa da ammettersi in tutti i casi suddetti e' determinata dall'amministrazione del Fondo per il culto, tenendo conto principalmente delle circostanze di cui al n. 2, ed in misura non inferiore a lire 500 e non superiore a lire 1000. Pel periodo anteriore al 1° luglio 1925 e' ammessa fra le passivita' soltanto la spesa effettivamente sostenuta dal parroco, purche' non superiore a lire 500.