Art. 18. Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Quando l'onere pel vice parroco, cappellano o coadiutore non sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale, puo' essere incluso fra le passivita', alle condizioni di cui all'articolo precedente, un supplemento di retribuzione pari alla differenza fra l'ammontare del reddito netto del beneficio del coadiutore e degli assegni dovutigli da altri enti o privati ed i limiti minimo e massimo ivi stabiliti.