Art. 19. Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, e' ammessa fra le passivita' una somma a titolo di indennita' di alloggio. Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 ne' superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 ne' superiore a lire 1200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.