(Testo Unico-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6  R.  decreto-legge
28 febbraio 1924, n. 354. Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n.
                                 13. 
 
  Se la casa canonica manchi,  o  non  possa  essere  resa  abitabile
neppure con restauri e non  vi  siano  enti  o  privati  obbligati  a
provvedere il parroco di abitazione, e' ammessa fra le passivita' una
somma a titolo di indennita' di alloggio. 
  Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta  allo  scopo,
avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non  inferiore
a lire 300 ne' superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti
nella circoscrizione di comuni  con  popolazione  che  non  ecceda  i
50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 ne' superiore a lire 1200
annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni  con
popolazione superiore a 50.000 abitanti.