Art. 2. Art. 28, n. 4 Legge 7 luglio 1866, n. 3036. Art. 1 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 1 lettera a) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti e' dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del Fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua. Contro le relative determinazioni e' ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.