(Testo Unico-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
Art. 16 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 8  R.  decreto-legge
28 febbraio 1924, n. 354. Art. 14, 15 e 16 R. decreto-legge 7 gennaio
                            1926, n. 13. 
 
  Fra le passivita' sono compresi gli oneri religiosi  e  i  pesi  di
culto legati  pii  e  simili,  che  gravino  su  determinate  rendite
patrimoniali  del  beneficio,  sugli  assegni  e  rendite   accennate
nell'articolo 3, oppure sulla casa canonica. 
  La spesa relativa e' determinata in base a quella sostenuta  al  1°
luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare  in  quel
tempo o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito,  tenuto
conto degli eventuali  provvedimenti  ecclesiastici  di  riduzione  o
dispensa. 
  Tale spesa non puo' superare l'importo netto della rendita  gravata
dall'onere  e  compresa   fra   le   attivita'   beneficiarie   nella
liquidazione di congrua. 
  Qualora trattisi di oneri gravanti sulla casa canonica, la spesa da
detrarsi non puo' superare il reddito della  medesima  presunto  agli
effetti dell'imposta sui fabbricati.