Art. 20. Art. 16 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 8 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 14, 15 e 16 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Fra le passivita' sono compresi gli oneri religiosi e i pesi di culto legati pii e simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali del beneficio, sugli assegni e rendite accennate nell'articolo 3, oppure sulla casa canonica. La spesa relativa e' determinata in base a quella sostenuta al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa. Tale spesa non puo' superare l'importo netto della rendita gravata dall'onere e compresa fra le attivita' beneficiarie nella liquidazione di congrua. Qualora trattisi di oneri gravanti sulla casa canonica, la spesa da detrarsi non puo' superare il reddito della medesima presunto agli effetti dell'imposta sui fabbricati.