Art. 21. Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 9, lett. b, e art. 11 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Fra gli oneri deducibili vanno pure compresi, quando siano effettivamente corrisposti dall'investito: a) il cattedratico; b) il seminaristico, quando dipenda da consuetudine anteriore al 13 maggio 1871, o da provvedimento dell'autorita' ecclesiastica, civilmente riconosciuto. La relativa spesa e' fissata nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo, o, altrimenti, alla data di nomina del nuovo investito, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso puo' superare il 5 per cento del reddito netto beneficiario risultante dalla liquidazione di congrua.