(Testo Unico-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.  Art.  9,  lett.  b,  e  art.  11
                 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Fra  gli  oneri  deducibili  vanno  pure  compresi,  quando   siano
effettivamente corrisposti dall'investito: 
    a) il cattedratico; 
    b) il seminaristico, quando dipenda da consuetudine anteriore  al
13 maggio 1871,  o  da  provvedimento  dell'autorita'  ecclesiastica,
civilmente riconosciuto. 
  La relativa spesa  e'  fissata  nell'ammontare  corrisposto  al  1°
luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare  in  quel
tempo, o, altrimenti, alla data di nomina  del  nuovo  investito,  ma
quella inerente al seminaristico in nessun caso puo'  superare  il  5
per  cento  del   reddito   netto   beneficiario   risultante   dalla
liquidazione di congrua.