(Testo Unico-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
             Art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Non sono computabili fra le passivita'  le  spese  per  riparazioni
straordinarie di beni immobili, ne'  le  quote  di  ammortamento  per
sorte ed interessi di debiti contratti per la  gestione  patrimoniale
del  beneficio,  per  la  esplicazione  dei  fini  dell'ente,  o  per
qualsiasi altra causa, anche se tali debiti  siano  stati  legalmente
autorizzati. 
  E' fatta eccezione per i mutui per miglioramento agrario  stipulati
ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509,
o anche anteriormente per finalita' conformi a  quelle  indicate  nel
detto articolo. In  tal  caso  e'  consentito  di  ammettere  fra  le
passivita',  fino  alla  loro  integrale  estinzione,  le  quote   di
ammortamento per sorte ed interessi, nei limiti del  maggior  reddito
ottenuto e computato fra le attivita'.