Art. 22. Art. 17 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Non sono computabili fra le passivita' le spese per riparazioni straordinarie di beni immobili, ne' le quote di ammortamento per sorte ed interessi di debiti contratti per la gestione patrimoniale del beneficio, per la esplicazione dei fini dell'ente, o per qualsiasi altra causa, anche se tali debiti siano stati legalmente autorizzati. E' fatta eccezione per i mutui per miglioramento agrario stipulati ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, o anche anteriormente per finalita' conformi a quelle indicate nel detto articolo. In tal caso e' consentito di ammettere fra le passivita', fino alla loro integrale estinzione, le quote di ammortamento per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato fra le attivita'.