(Testo Unico-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
 
          Art. 13 e 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Non sono nemmeno computabili fra le passivita': 
    a) le pensioni o assegni vitalizi di qualsiasi natura, costituiti
con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica  anche  se  muniti  di
civile riconoscimento; 
    b) gli oneri che si identificano coi fini dell'ente; 
    c) le spese di carattere personale dell'investito.