Art. 23. Art. 13 e 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Non sono nemmeno computabili fra le passivita': a) le pensioni o assegni vitalizi di qualsiasi natura, costituiti con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica anche se muniti di civile riconoscimento; b) gli oneri che si identificano coi fini dell'ente; c) le spese di carattere personale dell'investito.