Art. 24. Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 15 e 28 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 1 Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. Art. 1 Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655. Art. 1 Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. Art. 2 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Salvo il disposto dell'art. 20, non sono comprese fra le passivita' le spese per la manutenzione degli edifici sacri e le spese di culto in genere, ma per queste ultime viene concesso all'investito, con la stessa decorrenza del supplemento di congrua, un assegno pari al 15 per cento della congrua, non tenuto conto della riduzione del ventesimo, di cui all'art. 76. Tale assegno non e' dovuto se alle spese suddette provvedono integralmente enti, o corpi morali o privati obbligati a sostenerle, ma se i medesimi vi provvedono soltanto in parte con corresponsione di assegni o con erogazione diretta di somme, sia sotto la denominazione di spese di culto, di ufficiatura, o per il servizio della chiesa, sia sotto qualsiasi altra denominazione, e' dovuta all'investito la differenza fra il 15 per cento del limite della congrua e gli assegni e le somme di cui sopra.