(Testo Unico-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
 
Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.  Art.  15  e  28  Regolamento  25
agosto 1899, n. 350. Art. 1 Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n.
396. Art. 1 Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918,  n.  655.  Art.  1
Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. Art. 2 R.  decreto  2
ottobre 1921, n. 1409. Art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.
Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926,  n.  13.  Art.  9  Legge  14
                        giugno 1928, n. 1315. 
 
  Salvo il disposto dell'art. 20, non sono comprese fra le passivita'
le spese per la manutenzione degli edifici sacri e le spese di  culto
in genere, ma per queste ultime viene concesso all'investito, con  la
stessa decorrenza del supplemento di congrua, un assegno pari  al  15
per cento  della  congrua,  non  tenuto  conto  della  riduzione  del
ventesimo, di cui all'art. 76. 
  Tale assegno non  e'  dovuto  se  alle  spese  suddette  provvedono
integralmente enti, o corpi morali o privati obbligati a  sostenerle,
ma se i medesimi vi provvedono soltanto in parte  con  corresponsione
di  assegni  o  con  erogazione  diretta  di  somme,  sia  sotto   la
denominazione di spese di culto, di ufficiatura, o  per  il  servizio
della chiesa, sia sotto  qualsiasi  altra  denominazione,  e'  dovuta
all'investito la differenza fra il 15  per  cento  del  limite  della
congrua e gli assegni e le somme di cui sopra.