Art. 25. Art. 13 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Qualora enti, o corpi morali, o privati siano obbligati limitatamente ad alcune delle spese di culto che saranno determinate nel regolamento, ovvero a carico dell'investito ricadano solo alcune di esse in virtu' di antiche disposizioni tuttora in vigore, l'assegno per spese di culto viene stabilito dall'amministrazione con criterio discrezionale, entro i limiti di cui all'articolo precedente. Quando invece il beneficio abbia un reddito annuo netto eccedente il limite della congrua e l'investito sostenga tuttavia un onere per spese di culto, il corrispondente assegno gli viene concesso a termini e nei limiti di cui all'articolo ed al comma precedente, dedotta pero' l'eccedenza di cui sopra. L'assegno per spese di culto non e' soggetto ad imposte e la relativa liquidazione non e' suscettibile di revisione se non in caso di sopravvenienza alla parrocchia di nuovi cespiti, o di variazioni nel concorso da parte di privati, enti, o corpi morali obbligati.