(Testo Unico-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
Art.  29  R.  decreto-legge  7  gennaio  1926,  n.  13.  Art.  1   R.
decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. Art. 18 del Concordato  con  la
Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n.
                                810. 
 
  Ai parroci che siano ammessi a cumulare piu' benefici  parrocchiali
suscettibili di supplemento di congrua spetta,  a  decorrere  dal  30
gennaio 1926, un solo assegno supplementare con diritto ad opzione. 
  Qualora  pero',  con  provvedimento  dell'autorita'   ecclesiastica
posteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n.  810,
vengano  raggruppate,  in  via   provvisoria,   o   definitiva   piu'
parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito  da  uno,  o
piu'  vice  parroci,  sia  riunendo  in  un  solo  presbiterio   piu'
sacerdoti, saranno corrisposti tanti  distinti  assegni  quanti  sono
quelli  dovuti  alle  singole  parrocchie  a  norma  delle   presenti
disposizioni. 
  Nulla pero' e' dovuto ai  vice  parroci  o  coadiutori  chiamati  a
coadiuvare l'unico parroco della  parrocchia  unita  ai  termini  del
comma precedente. 
  A decorrere dal 19 giugno 1927, ai parroci,  i  quali  siano  anche
investiti di una o piu' vicarie curate autonome, puo' essere concesso
soltanto un secondo assegno, a  condizione  che  il  cumulo  dei  due
assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. 
  Quanto alle spese di culto saranno in ogni caso  corrisposti  tanti
distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti  in
conformita' degli articoli 24 e 25.