Art. 27. Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. Art. 18 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. Ai parroci che siano ammessi a cumulare piu' benefici parrocchiali suscettibili di supplemento di congrua spetta, a decorrere dal 30 gennaio 1926, un solo assegno supplementare con diritto ad opzione. Qualora pero', con provvedimento dell'autorita' ecclesiastica posteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, vengano raggruppate, in via provvisoria, o definitiva piu' parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno, o piu' vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio piu' sacerdoti, saranno corrisposti tanti distinti assegni quanti sono quelli dovuti alle singole parrocchie a norma delle presenti disposizioni. Nulla pero' e' dovuto ai vice parroci o coadiutori chiamati a coadiuvare l'unico parroco della parrocchia unita ai termini del comma precedente. A decorrere dal 19 giugno 1927, ai parroci, i quali siano anche investiti di una o piu' vicarie curate autonome, puo' essere concesso soltanto un secondo assegno, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. Quanto alle spese di culto saranno in ogni caso corrisposti tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformita' degli articoli 24 e 25.