(Testo Unico-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
Art. 1 e 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 1, 8 e 9 Regolamento  25
agosto 1899, n. 350. Art. 1 e 4 R. decreto 2 ottobre 1921,  n.  1409.
      Art. 1, lett. a) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. 
 
  L'assegno supplementare di congrua viene corrisposto  sul  bilancio
del Fondo per il culto ed  e'  concesso  a  seguito  di  domanda  del
parroco, previo accertamento dei  redditi  del  beneficio,  al  netto
delle passivita' patrimoniali, delle imposte e tasse, e  degli  oneri
indicati nei successivi articoli. 
  Nei redditi di cui sopra sono compresi  anche  i  proventi  casuali
inerenti  al  ministero  parrocchiale,  gli  assegni   di   carattere
obbligatorio e continuativo che il parroco  percepisca  da  qualunque
amministrazione pubblica o da enti e corpi morali  sia  ecclesiastici
che laicali, nonche' le rendite derivanti  da  lasciti,  donazioni  e
simili.