Art. 3. Art. 1 e 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 1, 8 e 9 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 1 e 4 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 1, lett. a) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. L'assegno supplementare di congrua viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed e' concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei redditi del beneficio, al netto delle passivita' patrimoniali, delle imposte e tasse, e degli oneri indicati nei successivi articoli. Nei redditi di cui sopra sono compresi anche i proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisca da qualunque amministrazione pubblica o da enti e corpi morali sia ecclesiastici che laicali, nonche' le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili.