Art. 4. Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 4 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 4 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 2 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. L'accertamento del reddito netto beneficiario e' eseguito in base alla situazione patrimoniale al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data anche se l'assegno sia dovuto per un periodo di tempo anteriore, o altrimenti alla data di decorrenza dell'assegno, di cui all'art. 82, tenendo conto delle variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio, con decorrenza, agli effetti del supplemento di congrua, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono.