(Testo Unico-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191.  Art.  4  Regolamento  25  agosto
1899, n. 350. Art. 4 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.  Art.  2  R.
decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art.  4  R.  decreto-legge  7
     gennaio 1926, n. 13. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  L'accertamento del reddito netto beneficiario e' eseguito  in  base
alla situazione patrimoniale al 1° luglio  1920,  per  le  parrocchie
provviste di titolare a quella data anche se l'assegno sia dovuto per
un periodo di tempo anteriore, o altrimenti alla data  di  decorrenza
dell'assegno, di cui all'art. 82, tenendo conto  delle  variazioni  e
trasformazioni  avvenute   successivamente   per   cause   permanenti
nell'asse patrimoniale del beneficio, con  decorrenza,  agli  effetti
del supplemento di congrua, dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello cui esse si riferiscono.