(Testo Unico-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
             Art. 2 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  La liquidazione delle attivita' e delle passivita' del beneficio ha
luogo  prendendo  per  base  la  situazione  patrimoniale   di   esso
presentata dal parroco, e  l'accertamento  della  medesima  da  parte
dell'amministrazione e' fatta con le norme contenute  negli  articoli
seguenti qualunque sia il periodo di tempo  cui  la  liquidazione  si
riferisca e tenendo presente: 
    a) l'ultima  denunzia  presentata,  assentita  e  definitivamente
approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta,  o
la liquidazione suppletiva, eseguita d'ufficio, ed in  vigore  al  1°
luglio 1920 o alla data di nomina del nuovo investito; 
    b) il verbale di immissione  in  possesso  o  di  consegna  delle
temporalita' beneficiarie; 
    c) gli  accertamenti  dei  redditi  gia'  eseguiti  dagli  uffici
distrettuali delle imposte; 
    d) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in  possesso,
o che ritenga necessario richiedere all'interessato.