Art. 5. Art. 2 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. La liquidazione delle attivita' e delle passivita' del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione e' fatta con le norme contenute negli articoli seguenti qualunque sia il periodo di tempo cui la liquidazione si riferisca e tenendo presente: a) l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, o la liquidazione suppletiva, eseguita d'ufficio, ed in vigore al 1° luglio 1920 o alla data di nomina del nuovo investito; b) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalita' beneficiarie; c) gli accertamenti dei redditi gia' eseguiti dagli uffici distrettuali delle imposte; d) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato.