Art. 6. Art. 5 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 7 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 3 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 5 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai contratti di locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo investito, e in difetto di essi viene stabilito con i criteri indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta. Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il reddito risultante dai contratti di locazione, o quello presunto secondo i criteri sopraccennati non corrisponda, per qualsiasi causa, alla effettiva produttivita' degli immobili, l'amministrazione del Fondo per il culto puo' promuovere una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a base della liquidazione ai sensi dell'art. 5. Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto il reddito dichiarato dall'investito, ne viene data comunicazione all'investito medesimo, il quale nel termine di 60 giorni puo' presentare le eventuali e documentate sue osservazioni. E' ammesso in tal caso l'accordo circa il valore da attribuirsi al reddito immobiliare, con le modalita' e gli effetti stabiliti nell'art. 65, limitatamente al reddito stesso.