(Testo Unico-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
Art. 5 Regolamento 25 agosto 1899,  n.  350.  Art.  7  R.  decreto  2
ottobre 1921, n. 1409. Art. 3 R. decreto-legge 28 febbraio  1924,  n.
         354. Art. 5 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai  contratti  di
locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo
investito, e in  difetto  di  essi  viene  stabilito  con  i  criteri
indicati nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271  sulla
tassa di manomorta. 
  Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il  reddito  risultante
dai contratti di locazione,  o  quello  presunto  secondo  i  criteri
sopraccennati non corrisponda, per qualsiasi  causa,  alla  effettiva
produttivita' degli immobili,  l'amministrazione  del  Fondo  per  il
culto puo' promuovere  una  stima  a  cura  dell'Ufficio  tecnico  di
finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a  base  della
liquidazione ai sensi dell'art. 5. 
  Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto  il
reddito  dichiarato  dall'investito,  ne  viene  data   comunicazione
all'investito medesimo, il  quale  nel  termine  di  60  giorni  puo'
presentare le eventuali e documentate sue osservazioni. 
  E' ammesso in tal caso l'accordo circa il valore da attribuirsi  al
reddito  immobiliare,  con  le  modalita'  e  gli  effetti  stabiliti
nell'art. 65, limitatamente al reddito stesso.