Art. 8. Art. 3 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Nella determinazione dei redditi costituiti da annualita' o altre prestazioni periodiche provenienti da impiego di capitali, da enfiteusi, da censi, o da altro titolo, non si tiene conto di quelli che fossero estinti, o divenuti inesigibili, sempreche' siano presentati in originale o in copia autentica i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la estinzione, o la inesigibilita'. Dell'aumento del quinto delle prestazioni perpetue in danaro, stabilito dall'art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, si tiene conto, agli effetti della liquidazione, con la decorrenza stabilita nell'art. 4.