Art. 9. Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro corrispondente alla media delle mercuriali del Comune o, in difetto, della Camera di commercio della provincia relative al triennio 1918, 1919, 1920, per le parrocchie provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti al triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.