TESTO UNICO Regolamento liquidazione e concessione supplementi di congrua, degli onorari, degli assegni spese di culto al clero. Art. 1. Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. La domanda da presentarsi dagli investiti per la concessione dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera: a) bolla di nomina, in originale od in copia autentica; b) decreto di R. Placet o di R. Exequatur, in originale od in copia autentica, per le nomine munite di civile riconoscimento anteriormente al 7 giugno 1929, fatta eccezione per le parrocchie appartenenti a sedi suburbicarie; c) certificato del podesta', constatante il numero legale, attuale e permanente della popolazione della parrocchia. Per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato le circostanze di luoghi e di comunicazioni di cui all'art. 2 del testo unico; d) uno stato indicante la situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio, compresi i proventi casuali, al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, nonche' le variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio. La situazione deve essere datata e firmata dall'investito e vidimata e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 848, e se fanno parte del beneficio beni immobili dati in fitto, dovra' fare cenno dei relativi contratti con l'indicazione delle corrisposte annuali; e) verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalita' beneficiarie, se gia' compilato, od estratto autentico del medesimo, con l'indicazione delle rendite e delle spese.