(Regolamento-art. 1)
 
                             TESTO UNICO 
 
Regolamento liquidazione e concessione supplementi di congrua,  degli
           onorari, degli assegni spese di culto al clero. 
 
                               Art. 1. 
 
             Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  La domanda  da  presentarsi  dagli  investiti  per  la  concessione
dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta  su  carta
bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera: 
 
  a) bolla di nomina, in originale od in copia autentica; 
 
  b) decreto di R. Placet o di R. Exequatur, in originale od in copia
autentica,  per   le   nomine   munite   di   civile   riconoscimento
anteriormente al 7 giugno 1929, fatta  eccezione  per  le  parrocchie
appartenenti a sedi suburbicarie; 
 
  c) certificato del podesta', constatante il numero legale,  attuale
e permanente della popolazione della parrocchia.  Per  le  parrocchie
aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato
le circostanze di luoghi e di comunicazioni di  cui  all'art.  2  del
testo unico; 
 
  d) uno stato indicante la situazione patrimoniale attiva e  passiva
del beneficio, compresi i proventi casuali, al 1° luglio 1920, per le
parrocchie provviste di titolare a quella  data,  o  altrimenti  alla
data  di  nomina  del  nuovo  investito,  nonche'  le  variazioni   e
trasformazioni  avvenute   successivamente   per   cause   permanenti
nell'asse patrimoniale  del  beneficio.  La  situazione  deve  essere
datata e firmata dall'investito e vidimata e confermata  dall'Ufficio
per gli affari di culto di cui alla legge 27 maggio 1929, n.  848,  e
se fanno parte del beneficio beni immobili dati in fitto, dovra' fare
cenno dei relativi  contratti  con  l'indicazione  delle  corrisposte
annuali; 
 
  e)  verbale  di  immissione  in  possesso  o  di   consegna   delle
temporalita' beneficiarie, se gia' compilato, od  estratto  autentico
del medesimo, con l'indicazione delle rendite e delle spese.