Art. 10. Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Per l'ammissione della spesa per indennita' di alloggio di cui all'art. 19 del testo unico, l'investito deve esibire un certificato dell'autorita' municipale dal quale risulti: a) che la parrocchia e' priva di casa canonica, o che quella esistente non e' abitabile e non puo' essere resa tale neppure con restauri; b) che non vi sono persone o enti obbligati a provvedere l'investito di abitazione; e) quale sia la spesa occorrente per il fitto di una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali al 1° luglio 1920, per i benefici provvisti di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito; d) quale sia la popolazione del comune secondo l'ultimo censimento ufficiale.