(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
Art. 14 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6  R.  decreto-legge
28 febbraio 1924, n. 354. Art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n.
                                 13. 
 
  Per l'ammissione della spesa per  indennita'  di  alloggio  di  cui
all'art. 19 del testo unico, l'investito deve esibire un  certificato
dell'autorita' municipale dal quale risulti: 
 
  a) che la parrocchia e'  priva  di  casa  canonica,  o  che  quella
esistente non e' abitabile e non puo' essere resa  tale  neppure  con
restauri; 
 
  b)  che  non  vi  sono  persone  o  enti  obbligati  a   provvedere
l'investito di abitazione; 
 
  e) quale sia la spesa occorrente per il fitto di  una  casa  adatta
allo scopo in base alla media dei prezzi locali al  1°  luglio  1920,
per i benefici provvisti di titolare a quella data, o altrimenti alla
data di nomina del nuovo investito; 
 
  d) quale sia la popolazione del comune secondo l'ultimo  censimento
ufficiale.