(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
Art. 8 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art.  15  e  16  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  L'esistenza degli oneri religiosi, pesi  di  culto,  legati  pii  e
simili,  deve  essere  dimostrata   con   l'esibizione   dei   titoli
costitutivi e se del caso anche di quelli susseguenti,  che  facciano
fede del  passaggio  dell'onere  a  carico  delle  rendite  possedute
dall'ente, in copia o  estratto  autentico  della  parte  essenziale;
ovvero dei documenti  validi  a  comprovare  che  l'onere  sia  stato
riconosciuto e ammesso  come  sussistente  agli  effetti  fiscali;  o
infine con le copie dei certificati di rendita  pubblica  autenticate
dall'Ufficio per gli affari di  culto,  sempre  che  sui  certificati
stessi esista annotazione di vincolo per l'adempimento dell'onere. 
 
  Allorche' siasi verificata la distruzione  del  titolo  costitutivo
per  causa  di  forza  maggiore,  da  comprovarsi   con   certificato
dell'autorita' competente, e non sia possibile dimostrare l'esistenza
dell'onere con gli  altri  modi  di  cui  sopra,  la  prova  di  tale
esistenza puo' essere data anche con equipollenti quali gli  estratti
dei registri parrocchiali, le tabelle di sagrestia gli atti di  sacra
visita e  documenti  simili,  purche'  contengano  incontestabilmente
sufficienti elementi di identificazione dei  singoli  oneri  e  delle
rendite  attualmente  gravate  e  siano   certificati   conformi   da
competente autorita'. 
 
  In ogni caso, oltre ai documenti di cui sopra, deve essere  esibito
un  attestato  personale  dell'Ordinario  diocesano  o  del   Vicario
generale, dal quale risulti: 
 
  a) la data ed il rogito del titolo di costituzione o fondazione  di
ciascun onere, o legato; 
 
  b) che non sia intervenuto provvedimento ecclesiastico di riduzione
o dispensa, e che l'investito del  beneficio  adempie  effettivamente
all'onere di cui trattasi; 
 
  c) quali siano attualmente i  cespiti  gravati  da  ciascun  legato
compresi fra le attivita' beneficiarie, e per quale importo netto; 
 
  d) l'ammontare della, spesa per  ogni  legato  al  1°  luglio  1920
quando si tratti di enti provvisti  di  titolare  a  quella  data,  o
altrimenti alla data di nomina del nuovo investito.