Art. 11. Art. 8 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 15 e 16 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. L'esistenza degli oneri religiosi, pesi di culto, legati pii e simili, deve essere dimostrata con l'esibizione dei titoli costitutivi e se del caso anche di quelli susseguenti, che facciano fede del passaggio dell'onere a carico delle rendite possedute dall'ente, in copia o estratto autentico della parte essenziale; ovvero dei documenti validi a comprovare che l'onere sia stato riconosciuto e ammesso come sussistente agli effetti fiscali; o infine con le copie dei certificati di rendita pubblica autenticate dall'Ufficio per gli affari di culto, sempre che sui certificati stessi esista annotazione di vincolo per l'adempimento dell'onere. Allorche' siasi verificata la distruzione del titolo costitutivo per causa di forza maggiore, da comprovarsi con certificato dell'autorita' competente, e non sia possibile dimostrare l'esistenza dell'onere con gli altri modi di cui sopra, la prova di tale esistenza puo' essere data anche con equipollenti quali gli estratti dei registri parrocchiali, le tabelle di sagrestia gli atti di sacra visita e documenti simili, purche' contengano incontestabilmente sufficienti elementi di identificazione dei singoli oneri e delle rendite attualmente gravate e siano certificati conformi da competente autorita'. In ogni caso, oltre ai documenti di cui sopra, deve essere esibito un attestato personale dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale, dal quale risulti: a) la data ed il rogito del titolo di costituzione o fondazione di ciascun onere, o legato; b) che non sia intervenuto provvedimento ecclesiastico di riduzione o dispensa, e che l'investito del beneficio adempie effettivamente all'onere di cui trattasi; c) quali siano attualmente i cespiti gravati da ciascun legato compresi fra le attivita' beneficiarie, e per quale importo netto; d) l'ammontare della, spesa per ogni legato al 1° luglio 1920 quando si tratti di enti provvisti di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito.