Art. 12. Le spese per il cattedratico e per il seminaristico, devono essere comprovate con un attestato dell'Ordinario diocesano, o del Vicario generale. Per quanto riguarda il seminaristico, occorre inoltre la esibizione, in originale od in copia autentica, dei decreti o provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica, civilmente riconosciuti, relativi alla imposizione dell'onere e, in difetto, la dichiarazione dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale che il seminaristico e' corrisposto per antica consuetudine anteriore al 13 maggio 1871.