(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Le spese per il cattedratico e per il seminaristico, devono  essere
comprovate con un attestato dell'Ordinario diocesano, o  del  Vicario
generale. 
 
  Per  quanto  riguarda  il   seminaristico,   occorre   inoltre   la
esibizione, in  originale  od  in  copia  autentica,  dei  decreti  o
provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica, civilmente  riconosciuti,
relativi alla imposizione dell'onere e, in difetto, la  dichiarazione
dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale che il  seminaristico
e' corrisposto per antica consuetudine anteriore al 13 maggio 1871.