(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
             Art. 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Fra gli oneri che si identificano con i  fini  dell'ente  ai  sensi
della lett. b) dell'art. 23 del testo unico, sono compresi quelli per
la celebrazione della messa  pro-populo,  per  l'amministrazione  dei
sacramenti, per la predicazione, per  l'insegnamento  della  dottrina
cristiana, per il prelevamento  degli  olii  santi  e  per  la  sacra
visita, anche se derivanti  da  speciali  lasciti  e  legati  le  cui
rendite siano comprese fra le attivita'. 
 
  Sono considerate di carattere  personale  dell'investito  ai  sensi
della lett. c) del succitato articolo  anche  le  spese  inerenti  ai
pranzi in occasione di festivita', alla cavalcatura e ad altri  mezzi
di locomozione.