Art. 13. Art. 15 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Fra gli oneri che si identificano con i fini dell'ente ai sensi della lett. b) dell'art. 23 del testo unico, sono compresi quelli per la celebrazione della messa pro-populo, per l'amministrazione dei sacramenti, per la predicazione, per l'insegnamento della dottrina cristiana, per il prelevamento degli olii santi e per la sacra visita, anche se derivanti da speciali lasciti e legati le cui rendite siano comprese fra le attivita'. Sono considerate di carattere personale dell'investito ai sensi della lett. c) del succitato articolo anche le spese inerenti ai pranzi in occasione di festivita', alla cavalcatura e ad altri mezzi di locomozione.