Art. 14. Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Le spese di culto, o per il servizio della chiesa, per le quali, a' sensi dell'art. 25 del testo unico, puo' essere concesso in parte il corrispondente assegno sono esclusivamente le seguenti: a) provviste di cera, olio, ostie, vino, incenso, palme, combustibile e illuminazione ordinaria; b) retribuzioni al sagrestano e al campanaro; c) spese per manutenzione della biancheria. Per determinare la differenza di cui al 2° comma dell'articolo 24 del testo unico, deve essere tenuto conto esclusivamente, in base alla media del triennio di cui all'articolo seguente, delle rendite patrimoniali degli enti o corpi morali, detratte le imposte, oneri e legati pii inerenti alle rendite stesse nonche' le spese ordinarie di manutenzione negli edifici, provviste e riparazione di arredi sacri, e le altre spese ordinarie aventi una designazione specifica diversa da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.