(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
           Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Le spese di culto, o per il servizio della chiesa, per le quali, a'
sensi dell'art. 25 del testo unico, puo' essere concesso in parte  il
corrispondente assegno sono esclusivamente le seguenti: 
 
  a)  provviste  di  cera,  olio,  ostie,   vino,   incenso,   palme,
combustibile e illuminazione ordinaria; 
 
  b) retribuzioni al sagrestano e al campanaro; 
 
  c) spese per manutenzione della biancheria. 
 
  Per determinare la differenza di cui al 2° comma  dell'articolo  24
del testo unico, deve essere tenuto  conto  esclusivamente,  in  base
alla media del triennio di cui all'articolo seguente,  delle  rendite
patrimoniali degli enti o corpi morali, detratte le imposte, oneri  e
legati pii inerenti alle rendite stesse nonche' le spese ordinarie di
manutenzione negli edifici, provviste e riparazione di arredi  sacri,
e le altre spese ordinarie aventi una designazione specifica  diversa
da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.