Art. 15. Art. 28 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 19 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Agli effetti della concessione dell'assegno per spese di culto e per il servizio della chiesa, l'investito deve produrre: 1° una dichiarazione da lui sottoscritta e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto, indicante se vi siano privati, enti, o corpi morali che provvedano, o siano eventualmente obbligati a provvedere in tutto o in parte alle spese suddette; 2° un conforme attestato dell'autorita' comunale; 3° la copia autentica dei conti consuntivi relativi agli enti eventualmente tenuti a provvedere in tutto o in parte alle spese di culto per gli anni 1918-1919-1920 per i benefici provvisti di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti per il triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del testo unico l'investito, oltre ai documenti di cui sopra, deve esibire anche quelli necessari per l'accertamento del reddito netto beneficiario.