(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
Art. 28 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 19 R.  decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Agli effetti della concessione dell'assegno per spese  di  culto  e
per il servizio della chiesa, l'investito deve produrre: 
 
  1° una dichiarazione da lui sottoscritta e confermata  dall'Ufficio
per gli affari di culto, indicante se vi siano privati, enti, o corpi
morali che provvedano, o siano eventualmente obbligati  a  provvedere
in tutto o in parte alle spese suddette; 
 
  2° un conforme attestato dell'autorita' comunale; 
 
  3° la copia autentica  dei  conti  consuntivi  relativi  agli  enti
eventualmente tenuti a provvedere in tutto o in parte alle  spese  di
culto per  gli  anni  1918-1919-1920  per  i  benefici  provvisti  di
titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti per  il  triennio  anteriore
alla data di nomina del nuovo investito. 
 
  Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25  del  testo  unico
l'investito, oltre ai documenti di  cui  sopra,  deve  esibire  anche
quelli necessari per l'accertamento del reddito netto beneficiario.