(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Qualora dagli atti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo
5 del testo unico  risultassero  rendite  non  comprese  nello  stato
patrimoniale  in  quanto  fossero   cessate,   estinte   o   divenute
inesigibili, gli investiti sono tenuti a presentare in originale o in
copia autentica i relativi documenti che lo comprovino, o quanto meno
un certificato dell'Ufficio per  gli  affari  di  culto  che  attesti
l'esistenza dei documenti stessi, con specifico loro richiamo, e  con
indicazione dei motivi della cessazione, estinzione o inesigibilita'.