Art. 4. Qualora dagli atti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 del testo unico risultassero rendite non comprese nello stato patrimoniale in quanto fossero cessate, estinte o divenute inesigibili, gli investiti sono tenuti a presentare in originale o in copia autentica i relativi documenti che lo comprovino, o quanto meno un certificato dell'Ufficio per gli affari di culto che attesti l'esistenza dei documenti stessi, con specifico loro richiamo, e con indicazione dei motivi della cessazione, estinzione o inesigibilita'.