(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 7
                        gennaio 1926, n. 13. 
 
  Le  passivita'  patrimoniali  devono  essere  giustificate  con  la
produzione  in  originale,  od  in  copia   autentica,   dei   titoli
costitutivi, o degli atti di ricognizione, o di  altri  equipollenti,
nonche'  mediante  la  presentazione   di   una   dichiarazione,   da
rilasciarsi dal creditore, dalla  quale  risulti  che  il  debito  e'
tuttora esistente. 
 
  E' in facolta' dell'amministrazione di non richiedere  l'esibizione
del titolo,  quando  l'esistenza  della  passivita'  sia  stata  gia'
accertata agli effetti fiscali. 
 
  Anche in questo caso pero' deve essere prodotta la dichiarazione di
sussistenza da rilasciarsi come sopra dal creditore. 
 
  Le prestazioni passive corrisposte  in  generi,  o  derrate  devono
essere calcolate in una somma in danaro in base alla mercuriale, come
al precedente art. 3.