Art. 5. Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Le passivita' patrimoniali devono essere giustificate con la produzione in originale, od in copia autentica, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione, o di altri equipollenti, nonche' mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito e' tuttora esistente. E' in facolta' dell'amministrazione di non richiedere l'esibizione del titolo, quando l'esistenza della passivita' sia stata gia' accertata agli effetti fiscali. Anche in questo caso pero' deve essere prodotta la dichiarazione di sussistenza da rilasciarsi come sopra dal creditore. Le prestazioni passive corrisposte in generi, o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro in base alla mercuriale, come al precedente art. 3.