(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
Art. 11 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 10 R.  decreto-legge
                      2 ottobre 1921, n. 1409. 
 
  Le spese per la quota di concorso e per il premio di  assicurazione
contro i danni dell'incendio e del fulmine devono essere giustificate
dall'investito con la esibizione,  rispettivamente,  delle  quietanze
rilasciate dai competenti uffici, e con la polizza di  assicurazione,
in originale od in copia autentica. 
 
  Nel  premio  anzidetto  non  viene  tenuto  conto  della  quota  di
assicurazione riguardante la chiesa e la sagrestia, i  parati  sacri,
gli oggetti d'arte e i mobili esistenti nella chiesa, nella sagrestia
e nella canonica.