Art. 7. Art. 11 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 10 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. Le spese per la quota di concorso e per il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine devono essere giustificate dall'investito con la esibizione, rispettivamente, delle quietanze rilasciate dai competenti uffici, e con la polizza di assicurazione, in originale od in copia autentica. Nel premio anzidetto non viene tenuto conto della quota di assicurazione riguardante la chiesa e la sagrestia, i parati sacri, gli oggetti d'arte e i mobili esistenti nella chiesa, nella sagrestia e nella canonica.