(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico, devono
essere presentati dall'investito: 
 
  1° una situazione firmata dal vice parroco, coadiutore o cappellano
e  confermata  dall'Ufficio  per  gli  affari  di  culto,   indicante
l'ammontare delle rendite e delle  spese  del  beneficio  di  cui  e'
investito, l'assegno  che  riceve  da  altri  enti  e  la  suppletiva
retribuzione che riceve dal parroco; 
 
  2° l'eventuale atto costitutivo  del  beneficio  coadiutoriale,  in
originale od in copia autentica; 
 
  3° la dichiarazione personale  dell'ordinario  diocesano  e  quella
dell'Ufficio predetto, indicanti gli estremi di cui al 
 
  n. 2, lett. a), b), c) dell'articolo precedente; 
 
  4° l'elenco dei coadiutori di cui al n. 3 del precedente 
 
  articolo.