Art. 9. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico, devono essere presentati dall'investito: 1° una situazione firmata dal vice parroco, coadiutore o cappellano e confermata dall'Ufficio per gli affari di culto, indicante l'ammontare delle rendite e delle spese del beneficio di cui e' investito, l'assegno che riceve da altri enti e la suppletiva retribuzione che riceve dal parroco; 2° l'eventuale atto costitutivo del beneficio coadiutoriale, in originale od in copia autentica; 3° la dichiarazione personale dell'ordinario diocesano e quella dell'Ufficio predetto, indicanti gli estremi di cui al n. 2, lett. a), b), c) dell'articolo precedente; 4° l'elenco dei coadiutori di cui al n. 3 del precedente articolo.