(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 1)
 
            Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
 
                               Art. 1. 
 
    (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). 
 
  L'autorita'  di   pubblica   sicurezza   veglia   al   mantenimento
dell'ordine  pubblico,  alla  sicurezza  dei  cittadini,  alla   loro
incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura  l'osservanza  delle
leggi e dei  regolamenti  generali  e  speciali  dello  Stato,  delle
provincie e dei comuni,  nonche'  delle  ordinanze  delle  Autorita';
presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. 
 
  Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti,  provvede
alla bonaria composizione dei dissidi privati. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. 
 
  Le attribuzioni dell'autorita' provinciale  di  pubblica  sicurezza
sono esercitate dal prefetto e dal  questore;  quelle  dell'autorita'
locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del  luogo  o,  in
mancanza, dal podesta'.