(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                       (Art. 159 T. U. 1926). 
 
  Il podesta' e' tenuto a rilasciare alle persone di  eta'  superiore
agli anni quindici aventi nel comune la  loro  residenza  o  la  loro
dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme
al modello stabilito dal Ministro per l'interno. 
 
  La carta di identita' ha la durata di tre anni e deve essere munita
della fotografia della persona a cui si riferisce.