Art. 3. (Art. 159 T. U. 1926). Il podesta' e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministro per l'interno. La carta di identita' ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.