Art. 17. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3). Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potra' istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.