(Testo-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e  art.  33;  R.
           decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3). 
 
  Per il raggiungimento degli  scopi  prefissi  dal  suo  ordinamento
l'Ufficio centrale della pesca si vale  delle  Regie  capitanerie  di
porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle
Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei  Regi  uffici
delle dogane. 
  Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale,
oltre che  dei  Regi  stabilimenti  ittiogenici  e  delle  rispettive
sezioni,  che  potra'  istituire,  di  stabilimenti  consorziali,  da
fondarsi col concorso finanziario dello Stato e  degli  enti  locali,
ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.