(Testo unico-art. 2)
                               Art. 2. 
 
(Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre  1923,
n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31  ottobre-1923,  n.  2492  -
Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
        - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti  di
cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato,  salvo  il
concorso di altri Enti o privati. 
  La tabella medesima determina: 
  a) le Facolta' e Scuole che costituiscono  ciascuna  Universita'  o
Istituto: e per tale  parte  potra'  essere  modificata  per  decreto
Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24; 
  b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte
non potra' essere modificata che per legge.