Art. 2. (Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati. La tabella medesima determina: a) le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24; b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.