Art. 3. (Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4 e 11, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'. Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura. Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.