(Testo unico-art. 3)
                               Art. 3. 
 
(Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma  ultimo,  R.
decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°, R. decreto  28
agosto 1924,  n.  1618  -  Articoli  4  e  11,  commi  1°  e  3°,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  Legge  16  giugno  1932,  n.
                                812). 
 
  Al mantenimento delle Universita' e  degli  Istituti  di  cui  alla
tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed  altri  Enti  o
privati; lo Stato  vi  concorre  con  un  contributo  annuo  che  per
ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello
stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime  sono
determinate le Facolta' o  Scuole,  di  cui  e'  costituita  ciascuna
Universita'. 
  Le  convenzioni  sono  approvate,  e,  occorrendo,  modificate  per
decreto  Reale,  udita  la  sezione  prima  del  Consiglio  superiore
dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati  uno  o  piu'
membri  della  quinta  per  le  convenzioni  relative  agli  Istituti
superiori di architettura. 
  Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.