(Testo unico-art. 5)
                               Art. 5. 
 
(Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi  1°  e
3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno  1932,
                              n. 812). 
 
  Con  decreti  Reali,  promossi  dal   Ministro   per   l'educazione
nazionale, di' concerto  con  quello  per  le  finanze,  puo'  essere
disposta: 
  a)  la  fusione  di  Istituti  superiori  agrari  e   di   medicina
veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime; 
  b) l'aggregazione di Istituti  superiori  di  medicina  veterinaria
alle Universita'. 
  I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del
Consiglio  superiore  dell'educazione  nazionale,  e  conterranno  le
modalita' delle fusioni o aggregazioni.