Art. 5. (Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta: a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime; b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.