(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 1)
     Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se
artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le
quali, considerate  sia  isolatamente  per  la  loro  portata  o  per
l'ampiezza del rispettivo  bacino  imbrifero,  sia  in  relazione  al
sistema idrografico al  quale  appartengono,  abbiano  od  acquistino
attitudine ad usi di pubblico generale interesse. 
 
  Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei  lavori
pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da  approvarsi  per
decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,  sentito
il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previa  la  procedura  da
esperirsi nei modi indicati dal regolamento. 
 
  Con le stesse forme, possono essere compilati e  approvati  elenchi
suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali. 
 
  Entro il termine perentorio di sei mesi dalla  pubblicazione  degli
elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno,
gli interessati possono ricorrere ai Tribunali delle acque  pubbliche
avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.