(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Qualora una nuova domanda incompatibile  con  le  preesistenti  sia
presentata al di la' dei termini  di  cui  all'ottavo  ed  all'ultimo
comma dell'art. 7,  ma  prima  che  il  Consiglio  Superiore  si  sia
pronunziato definitivamente sulle domande gia' istruite,  la  domanda
potra', in via eccezionale,  e  con  ordinanza  ministeriale,  essere
ammessa ad istruttoria e dichiarata  concorrente  con  le  altre,  se
soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di  interesse  pubblico,
riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito  il  Consiglio
Superiore. In tal caso viene  sospesa  ogni  decisione  su  tutte  le
domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.