(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Per la domanda prescelta  l'Ufficio  del  Genio  Civile  redige  il
disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. 
 
  Il richiedente deve depositare  presso  la  Cassa  dei  depositi  e
prestiti una cauzione non inferiore  alla  meta'  di  un'annata,  del
canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione
puo' essere incamerata nei casi di rinunzia  e  di  dichiarazione  di
decadenza.