Art. 11. Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.