Art. 12. Per conseguire la piu' razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, puo' imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e' stabilito al capo II. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono pero', fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. Fra piu' concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si puo' in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e piu' vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalita' indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantita' indispensabili per gli usi di essi richiedenti.