(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  Per conseguire la piu' razionale utilizzazione del corso d'acqua  o
per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti,  o
per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione
dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il  Ministro  dei  lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' invitare i richiedenti
a modificare i rispettivi progetti. 
 
  Occorrendo opere in  comune,  il  Ministro,  sentito  il  Consiglio
Superiore, puo' imporre ai concessionari  l'obbligo  di  consorziarsi
per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e'  stabilito  al
capo II. 
 
  Le domande modificate a termine del primo  comma  sono  sottoposte,
ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. 
 
  Non possono pero', fino alla decisione definitiva,  accettarsi  per
nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. 
 
  Fra piu' concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare  notevoli
interessi pubblici, si  puo'  in  ogni  caso,  sentito  il  Consiglio
Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede  la  migliore  e
piu'  vasta  derivazione,  con  l'obbligo  di  fornire   agli   altri
richiedenti, con le modalita' indicate dal Consiglio stesso, acqua  o
energia  elettrica  al  prezzo   di   costo,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  della  fornitura  occorrente,   limitatamente   alle
quantita' indispensabili per gli usi di essi richiedenti.