(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  Nei casi di accertata urgenza, il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere  che  siano  iniziate
subito le opere, purche' il richiedente la concessione  si  obblighi,
con congrua  cauzione,  da  depositare  alla  Cassa  dei  depositi  e
prestiti, ad  eseguire  le  prescrizioni  e  condizioni  che  saranno
stabilite nell'atto di concessione, oppure a  demolire  le  opere  in
caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e
pericolo del richiedente. 
 
  Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti
ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo'  essere
data, in casi di  accertata  urgenza,  con  le  condizioni  suddette,
dall'Ufficio  del  Genio  Civile   competente,   che   ne   riferisce
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.