Art. 13. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere che siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.