(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi  del
successivo  articolo  51  sono  ammesse  ad  istruttoria  dopo  esame
preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma
di detto articolo. 
 
  Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati  occorrenti
alle Amministrazioni dello Stato sono  presentate  al  Ministero  dei
lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito  il  Consiglio
Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.