(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  Le concessioni di acqua pubblica per  le  grandi  derivazioni  sono
fatte con decreto Reale promosso dal Ministro dei lavori pubblici  di
concerto con quello delle finanze. 
 
  Per le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze.