(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  Alle acque derivate nei canali  patrimoniali  dello  Stato  e  alle
relative  utilizzazioni  si  applicano  le  norme  speciali  che   le
riguardano. 
 
  Le norme riguardanti i  canali  patrimoniali  dello  Stato  saranno
osservate, in quanto applicabili ed  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli
impianti che comunque passino in proprieta' dello Stato ai  sensi  di
questa legge.