Art. 17. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, e' tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonche' al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'Amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtu' di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge. Resta fermo il disposto dell'art. 54.