(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente
in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti  nel  termine
assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o  non  firmi
nel termine assegnatogli  il  disciplinare  per  la  concessione,  e'
tenuto al pagamento dei canoni per  l'uso  esercitato,  nella  misura
prevista dalla presente legge,  nonche'  al  versamento  della  somma
dovuta  a  norma  dell'art.  7,  comma  secondo,   ed   al   rimborso
all'Amministrazione per  le  spese  d'istruttoria  e  per  quelle  di
esecuzione di ufficio, salvo ogni altro  adempimento  e  comminatoria
stabiliti dalle leggi. 
 
  I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono
determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di  concerto
con quello delle finanze. 
 
  La  stessa  disposizione  si   applica   per   le   derivazioni   e
utilizzazioni in atto in  virtu'  di  autorizzazioni  provvisorie  ai
sensi della presente legge. 
 
  Resta fermo il disposto dell'art. 54.