(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono
lesi dall'avvenuta concessione, devono essere  proposti,  secondo  le
rispettive competenze, ai Tribunali delle  acque  territoriali  o  al
Tribunale Superiore delle  acque  pubbliche  e  notificati  entro  il
termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto
di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al  concessionario
ed al Ministro dei lavori pubblici.