(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  La concessione si intende fatta entro i  limiti  di  disponibilita'
dell'acqua. 
 
  Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come  titolo
per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile
di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata
ai diritti dei terzi.