(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: 
 
a) coloro che posseggono un titolo legittimo; 
 
b) coloro  i  quali,  per  tutto   il   trentennio   anteriore   alla
   pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno  derivato
   e utilizzato acqua  pubblica,  limitatamente  al  quantitativo  di
   acqua e di forza  motrice  effettivamente  utilizzata  durante  il
   trentennio; 
 
c) coloro che  ne  ottengono  regolare  concessione,  a  norma  della
presente legge. 
 
  Nei territori  annessi  al  Regno  in  dipendenza  delle  leggi  26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778,  conservano  il
diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano
acquistato in uno dei modi ammessi  dalle  leggi  ivi  vigenti  prima
dell'entrata  in  vigore  della  legislazione  italiana  sulle  opere
pubbliche.