(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Le utenze non possono essere cedute, ne' in  tutto  ne'  in  parte,
senza il nulla osta del Ministero  dei  lavori  pubblici  sentito  il
Ministero delle finanze e il cessionario non sara' riconosciuto  come
titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. 
 
  La  richiesta  di  nulla  osta  deve  essere   accompagnata   dalla
illustrazione  dei  motivi  che  determinano  la  cessione  e   dalla
indicazione delle condizioni  e  patti  in  base  ai  quali  si  deve
effettuare. 
 
  Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari
dei  terreni  da  irrigare,  in  caso  di  trapasso  del  fondo,   si
trasferiscono al nuovo proprietario,  limitatamente  alla  competenza
del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario. 
 
  Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere  dei  canoni
rimasti eventualmente insoluti. 
 
  Le societa' commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al
Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione,
ogni trasformazione o  modifica  della  loro  costituzione,  a  norma
dell'art. 96 del Codice di commercio.