Art. 21. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e' applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.