(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  Le concessioni di grandi derivazioni ad uso  di  forza  motrice  si
fanno per una durata non maggiore di anni sessanta quelle  di  grandi
derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o  bonifica,  non  possono
eccedere la durata  di  anni  settanta;  le  concessioni  di  piccole
derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito  il  Consiglio  Superiore,
tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la  durata
di ciascuna concessione. 
 
  Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico  sulle  ferrovie
concesse alla industria privata, approvato con R.  decreto  9  maggio
1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12  luglio  1908,
n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia  pubblica  per  la
applicazione della trazione elettrica,  conservano  la  durata  della
concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. 
 
  La stessa disposizione  e'  applicabile  alle  tranvie  a  trazione
meccanica in virtu' dell'art. 273 del  citato  testo  unico  ed  alle
derivazioni concesse per trazione elettrica di  funicolari,  funivie,
filovie ed ascensori in servizio pubblico.