(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  La durata delle concessioni temporanee  accordate  o  rinnovate  in
base alla legge 10 agosto 1884,  n.  2644,  ove  gli  interessati  lo
richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed  ove  non  ostino
motivi di  decadenza  o  di  pubblico  interesse,  sara'  sentito  il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio
1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice,  e  fino
al 31 gennaio 1987, ove si tratti  di  grande  derivazione  per  ogni
altro uso. Alle  concessioni  prorogate  sono  applicabili  tutte  le
disposizioni della presente legge.